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In vigore al: 08/03/2016

e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 121)
Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40

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1)

Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.

Art. 1 (Psicologi, veterinari, biologi tirocinanti)

(1) Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, per accedere all'esame di Stato, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al 50% del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, dello psicologo del nono livello retributivo. 2)

(2) Ai neolaureati in veterinaria residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico per accedere all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, sostituito dall'articolo unico del decreto del medesimo Ministro 18 luglio 1977, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al 50% del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del veterinario del nono livello retributivo.

(3) Ai neolaureati in biologia residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tironcinio pratico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, in uno dei laboratori ospedalieri della provincia di Bolzano, nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi o presso il centro sperimentale di Laimburg, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al 50% del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del biologo del nono livello retributivo.

(4) L'attività di tirocinio pratico di cui ai commi 1, 2 e 3, con la corresponsione dell'assegno di studio, non costituisce rapporto di impiego o di lavoro, ed obbliga i tirocinanti all'osservanza dell'orario e dei doveri di servizio fissati per gli psicologi, i veterinari ed i biologi collaboratori.

(5) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 24 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

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