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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 8 (Osservatorio provinciale del volontariato)

(1) È istituito presso la Ripartizione provinciale Presidenza l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

  1. fissare i criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;
  2. proporre, sostenere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi;
  3. promuovere un'informazione adeguata sull'attività di volontariato, anche attraverso i mass-media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche;
  4. fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
  5. formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in provincia di Bolzano;
  6. esprimere pareri sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari in servizio civile e servizio sociale. 12)

(2) Le funzioni amministrative di supporto all'Osservatorio provinciale del volontariato sono assunte dalla Presidenza della Giunta provinciale, che può avvalersi anche del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dagli assessori provinciali competenti per materia.

(3) L'Osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

  1. il Presidente della Provincia, che lo presiede;
  2. il Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza, con funzioni di vicepresidente;
  3. cinque esperti nel settore dell'associazionismo, nominati dalla Giunta provinciale;
  4. tre rappresentanti degli enti di servizio civile. 13)

(4) L'Osservatorio provinciale del volontariato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(5) L'Osservatorio provinciale del volontariato è validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario provinciale della Presidenza della Giunta provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

(6) Ai componenti dell'Osservatorio provinciale del volontariato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

12)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
13)
Il comma 3 è stata modificato dall'art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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