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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 6 (Convenzioni)  delibera sentenza

(1) L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.

(2) La convenzione individua:

  1. l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
  2. la dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione di volontariato stessa;
  3. le modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture ed il loro utilizzo, per l'informazione necessaria a sostegno del servizio prestato dai volontari;
  4. le modalità per l'espletamento delle attività di volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli o della comunità locale, con carattere di continuità e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
  5. la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:
    1. l'eventuale rimborso, parziale o totale, delle spese di allestimento e di gestione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
    2. il rimborso degli oneri per le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo impiegato nell'attività di volontariato, esclusivamente nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e garantire il regolare funzionamento dell'attività stessa od occorrenti per qualificarla o per specializzarla;
    3. il rimborso, d'intesa con l'ente convenzionante, delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'addestramento e l'aggiornamento, nei limiti riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza, fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi forma;
    4. le modalità di erogazione dei finanziamenti, anche in via anticipata;
  6. l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del personale impiegato nell'attività di volontariato, a corsi di formazione organizzati dalla Provincia o da altri enti o associazioni che siano riconosciuti strumentali al regolare funzionamento dell'attività oggetto della convenzione;
  7. la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta dall'organizzazione di volontariato;
  8. le modalità dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione.
massimeDelibera N. 2510 del 19.10.2009 - Criteri generali per la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato per la protezione civile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006 - Servizio trasporto infermi - convenzioni con organizzazioni di volontariato - compatibilità con normativa comunitaria - vale anche per il servizio di trasporto non urgente
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