Pubblicata nel B. U. 7 luglio 1992, n. 28.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire finanziariamente nei confronti di iniziative concernenti il controllo periodico dello stato di efficienza dei veicoli in circolazione con riguardo alle emissioni dei gas di scarico, all'inquinamento acustico ed alla sicurezza dei mezzi.