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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 4 (Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti)

(1) Conformemente alle finalità stabilite all'articolo 1 la Provincia autonoma di Bolzano istituisce la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.

(2) La Consulta provinciale ha il compito di:

  • a)  esaminare le proposte di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a);
  • b)  esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi presentati dal Centro tutela consumatori e utenti, nonché elaborare proposte sull' ammontare e sulle modalità dei contributi da concedere al Centro;
  • c)  trasmettere alla Giunta provinciale i pareri e le proposte, di cui alla lettera b);
  • d)  fornire pareri su tutte le altre questioni che emergono in relazione alla tutela dei consumatori, qualora la Giunta o il Consiglio provinciale ne facciano richiesta;
  • e)  proporre l' importo complessivo dei mezzi finanziari da destinarsi nel corso dell'anno alla concessione di contributi a sostegno dei programmi proposti dal Centro tutela consumatori e utenti.