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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 151)
Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 giugno 1992, n. 23.

Art. 3 (Convenzione)

(1) Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a stipulare una convenzione con il Centro tutela consumatori e utenti in quanto associazione di pubblica utilità. Il Centro tutela consumatori e utenti è tenuto per contro a presentare un programma delle attività che intende svolgere.

(2) Nella convenzione vanno precisate le attività svolte dal Centro tutela consumatori e utenti, il finanziamento e la durata della validità.

(3) Stabilite le uscite complessive e le prevedibili entrate del Centro tutela consumatori e utenti, la Giunta provinciale determina il contributo annuo e si impegna ad anticipare semestralmente la metà del contributo annuo al Centro.