In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 91)
Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche

1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 1    delibera sentenza

(1) Al fine di migliorare le possibilità di incentivazione dell'economia, anche attraverso una più efficace mobilitazione e una più ampia valorizzazione delle risorse originate dal sistema creditizio locale, la Provincia autonoma di Bolzano dispone gli interventi di cui alla presente legge.2)

massimeDelibera 6 ottobre 2015, n. 1136 - Cumulabilità delle agevolazioni statali con le agevolazioni della Provincia in ambito economico e semplificazione per le imprese della White List
massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2025 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 2163 dd. 30/12/2010 - Modifica del termine di sospensione dell’accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo
massimeDelibera N. 2163 del 30.12.2010 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 3197 dd. 30/12/2009 - Modifica del termine di sospensione dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo
massimeDelibera N. 3197 del 30.12.2009 - Sospensione dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo (vedi anche la delibera n. 2163 del 30.12.2010)
2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 2     delibera sentenza

(1) Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto corrente anche infruttifero a favore di istituti od aziende di credito o società di leasing operanti nel territorio provinciale e dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare anche in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito o società di leasing , per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.3)

(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficenza e di economicità delle gestioni finanziarie.

(3) I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse.4)

(4) La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura e della sanità la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente. 5)

massimeDelibera 10 novembre 2015, n. 1300 - Determinazione dei criteri per l’applicazione del fondo di rotazione
massimeDelibera 17 marzo 2015, n. 299 - Adeguamento alle norme comunitarie dei criteri applicativi nell'ambito degli incentivi economici nel settore produttivo
massimeDelibera 27 dicembre 2012, n. 2019 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di oggetti in amianto - modifica della propria deliberazione n. 194 del 06.02.2012
massimeDelibera 17 dicembre 2012, n. 1925 - Azione straordinaria di agevolazione: contributi ad imprese per i canoni di locazione (modificata con delibera n. 865 del 03.06.2013 e delibera n. 1345 vom 09.09.2013)
massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 194 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di aggetti in amianto
massimeDelibera N. 487 del 15.03.2010 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)
massimeDelibera N. 1958 del 27.07.2009 - Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009, delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)
massimeDelibera N. 1196 del 27.04.2009 - Misure a sostegno delle imprese die settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1644 del 15.06.2009)
massimeDelibera N. 1195 del 27.04.2009 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1643 del 15.06.2009 e delibera n. 2250 del 07.09.2009)
massimeDelibera N. 3538 del 22.10.2007 - L.p. 13.2.1997 n. 4 - modifica die limiti massimi della spesa agevolata per i contributi a fondo perduto per investimenti materiali
3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
4)
L'art. 2, comma 3, è stato integrato dall'art. 30, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
5)
L'art. 2, comma 3, è stato prima integrato dall'art. 30, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, ed infine così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 3

(1) La Giunta provinciale, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle normative provinciali di incentivazione di settore o comunque con apposite deliberazioni, determina:

  1. le modalità per l'accesso al fondo di rotazione, per l'effettuazione da parte degli istituti o aziende di credito dell'istruttoria in ordine ai requisiti richiesti dalle normative provinciali di settore, anche per quanto attiene, ove previsto, alla verifica dei programmi e progetti di investimento e all'effettuazione degli accertamenti finali, nonché le modalità per l'erogazione dei mutui agevolati e per l'effettuazione di finanziamenti agevolati in leasing; 6)
  2. i criteri e le modaità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'articolo 6; 7)
  3. ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

(2) La Giunta provinciale individua i settori di intervento per i quali è previsto l'accesso ai fondi di rotazione e determina altresì la ripartizione degli apporti provinciali tra i medesimi.

6)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 30, comma 3, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
7)
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 21.

Art. 4

(1) Le domande di agevolazione sono presentate alla Giunta provinciale, la quale, previo esame preliminare di merito, le trasmette all'istituto o azienda di credito per gli adempimenti di competenza e per la concessione dei mutui o dei finanziamenti in leasing.

(2) Gli istituti o le aziende di credito provvedono all'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e deliberano la concessione provvisoria dei mutui o l'effettuazione provvisoria dei finanziamenti in leasing con l'applicazione dei tassi agevolati determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

(3) Con apposita deliberazione, la Giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dagli istituti o aziende di credito, autorizza in via definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali messi a disposizione ai sensi della presente legge e l'erogazione dei singoli mutui o delle singole operazioni in leasing.8)

8)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 30, comma 4, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 5

(1) Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui o dei finanziamenti di leasing concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa.

(2) Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato o di finanziamento in leasing agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1. La somma dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, sull'importo revocato.9)

9)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 30, comma 5, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 6

(1) I rapporti tra Provincia ed istituti o aziende di credito o società di leasing per la gestione delle aperture di credito sono regolati da apposite convenzioni, le quali stabiliscono in particolare:

  1. le modalità di amministrazione delle aperture di credito da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo delle stesse;
  2. le modalità di erogazione, in una o più soluzioni, delle aperture di credito disposte a favore dell'istituto o azienda di credito o società di leasing ;
  3. le modalità di alimentazione dei fondi di rotazione;
  4. i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;
  5. gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti o aziende di credito o società di leasing nei confronti della Provincia;
  6. le modalità ed i termini per l'estinzione delle aperture di credito;
  7. le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'istituto o azienda di credito o società di leasing ;
  8. le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti nel caso di revoca ovvero di mancata o solo parziale attuazione degli interventi. 10)
10)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 30, commi 1 e 6, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 7

(1) Con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui all'articolo 2 e nell'ambito della relativa gestione fuori bilancio, la Giunta provinciale può anche finanziare gli interventi degli espropri immobiliari nonché di urbanizzazione primaria finalizzati alle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) Il ricavo dell'alienazione alle imprese delle aree produttive di cui al comma 1 o dalla cessione di diritto di superficie riaffluisce direttamente alle disponibilità dei fondi medesimi.11)

(3) La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti dei relativi rientri. 12)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

11)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
12)
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico