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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 61)
Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1    

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire 40.000 onnicomprensive per ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

(1/bis) In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso. 2)

(2) Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna.

(3) Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente.

(5) Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma 1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. Ai componenti, esterni all'Amministrazione provinciale, i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 e di cui all'articolo 2, che non risiedano nel luogo ove si svolgono le sedute, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla riunione, nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.3)

(6) I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
3)
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 13 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.
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