Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1991, n. 45.
(1) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, modificata dall'articolo 83 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27.
(2) Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni: