Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.
(1) Sono istituiti, ferma restando la dotazione organica complessiva, i ruoli scolastici del personale provinciale, con la dotazione organica indicata nell'allegato 3 della presente legge:
(2) Rimangono in vigore le disposizioni speciali concernenti l'adeguamento degli organici in funzione delle esigenze scolastiche.
(3) Sono soppressi i seguenti ruoli: