(1) Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate per l'anno 1989 con successivo provvedimento legislativo e per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.