(1) Per ogni coordinatore di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, la Giunta provinciale può nominare un sostituto per i casi di assenza del coordinatore medesimo.
(2) Le sostituzioni dei coordinatori per assenze fino a 60 giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.
(3) Nel caso di sostituzione di durata superiore a 60 giorni, l'indennità di coordinamento prevista dell'articolo 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è corrisposta dal 61° giorno in poi al sostituto. In tal caso il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di coordinamento.
(4) Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno a causa di malattia o per collocamento in congedo straordinario non retribuito, si procede alla nomina di un nuovo coordinatore.
(5) Qualora il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di coordinamento è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare.