Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) Il provvedimento di concessione è subordinato al rilascio di apposito nullaosta da parte dell'ufficio competente presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste in base al quale l'istituto di credito è autorizzato a concedere il mutuo agevolato. Tale nullaosta non può essere rilasciato per operazioni di acquisto già effettuate al momento della presentazione della domanda.
(2) In sede di stipulazione di contratto di mutuo il beneficiario è tenuto a presentare un estratto tavolare, dal quale risulti che i fondi oggetto dell'acquisto fanno parte integrante del maso chiuso.-