(1) Gli interventi a mezzo di eliambulanza effettuati dalle organizzazioni contemplate nell'articolo 3 sono a carico del Servizio sanitario provinciale, nella misura stabilita nei successivi commi.5)
(2) La Giunta provinciale determina di anno in anno la tariffa onnicomprensiva per minuto di volo, tenuto conto delle spese di gestione e di ammortamento.5)
(3)6)
(4) In caso di richieste non motivate di eliambulanze, che vengono effettuate senza l'assenso del trasportato, così come in casi di responsabilità di terzi, l'Amministrazione provinciale si assume le spese di trasporto riservandosi la facoltà di rivalsa.
(5) Le spese per voli di trasferimento nei casi in cui sussista pericolo per la vita sono a carico dell'Amministrazione provinciale, se richiesti dal medico ospedaliero curante.