(1) La Giunta provinciale per l'utilizzo dei contributi del fondo sociale europeo, di progetti di formazione predisposti da operatori pubblici o privati di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 83/516 del 17 ottobre 1983. 3)
(2) Al fine di garantire la migliore realizzazione dei progetti, la Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, degli operatori titolari dei progetti immobili ed attrezzature di cui essa abbia la disponibilità.
(3) La Giunta provinciale determina le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per i titolari dei progetti di formazione nel rispetto delle vigenti norme statali e comunitarie. 4)