(1) Per i fini di cui al precedente articolo la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale propri progetti di formazione per il successivo inoltro ai competenti organi della Comunità Economica Europea. 2)
(2) La Provincia può realizzare i propri progetti di formazione direttamente o tramite convenzioni con operatori pubblici o privati.
(3) Tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo anche gratuito degli immobili e/o delle attrezzature di cui la Provincia abbia la disponibilità.