Pubblicato nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Al personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della presente legge che in base all'articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, risulta ancora iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e/o presso eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, l'Amministrazione provinciale mantiene, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione nella predetta assicurazione generale e presso il predetto eventuale fondo integrativo di previdenza.
(2) L'indennità di cui all'articolo 45, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è utilmente computata anche ai fini del fondo integrativo di previdenza di cui al primo comma.
(3) La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.