In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 121)
Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1985

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 B.U. 20 agosto 1985, n. 37.

Art. 1-5.   2)

2)

Omissis.

Art. 6   3)

3)

L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 7 (Modifiche a disposizioni per la finanza locale)

(1) Il concorso della Provincia nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni durante l'anno 1984, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è elevato al cento per cento. L'onere connesso trova copertura nello stanziamento previsto al cap. 91015 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 8 (Contributi in conto interessi a favore dei comuni per l'acquisto di beni immobili)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a partire dal corrente anno contributi in conto interessi a favore dei comuni che assumono mutui dal "Fondo per l'acquisto di beni immobili" costituito presso uno o più istituti bancari locali su iniziativa del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige.

(2) Il mutuo è utilizzato dai comuni esclusivamente per i seguenti acquisti:

  • a)  aree residenziali non destinate all' edilizia abitativa agevolata;
  • b)  intere zone residenziali e zone produttive; 4)
  • c)  edifici esistenti in zone di recupero o in altre zone residenziali con l' obbligo di destinare gli immobili all'edilizia abitativa agevolata o a servizi comunali;
  • d)  terreni agricoli o altri da utilizzare a titolo di permuta.

(3) Il singolo mutuo può avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune. 5)

(4) L'intervento della Provincia è limitato ad un ammontare complessivo fino a lire 20 miliardi di mutui concessi.

(5)(6)  2)

4)

La lettera b) è stata integrata dall'art. 5, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

5)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

2)

Omissis.

Art. 9-11.   2)

2)

Omissis.

TABELLA A 2)

2)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActionArt. 1-5.   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7 (Modifiche a disposizioni per la finanza locale)
ActionActionArt. 8 (Contributi in conto interessi a favore dei comuni per l'acquisto di beni immobili)
ActionActionArt. 9-11.   
ActionActionTABELLA A
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico