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In vigore al: 08/03/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 91)
Disposizioni finanziarie e modifiche di leggi provinciali in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1984

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1)

Pubblicata nel B.U. 24 agosto 1984, n. 41/Numero Straordinario.

Art. 3 (Partecipazione della Provincia ad enti e società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale dell'ente autonomo Fiera di Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 125 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984. 3)

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura della perdita relativa all'esercizio 1983 delle "Terme di Merano S.p.A.", mediante reintegro del capitale sociale, nonché al pagamento in favore della società degli eventuali interessi richiesti in relazione all'effettiva erogazione delle somme dovute, per assicurare la "par conditio" dei soci, in proporzione alla quota azionaria posseduta e con una spesa complessiva non superiore a lire 180 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984. 4)

(3) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata negli esercizi successivi a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio rilevate dalle società o enti commerciali cui partecipa, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote o azioni possedute, purché siano state regolarmente adottate le necessarie deliberazioni degli organi sociali.

3)

Vedi anche l'art. 4 della L.P. 16 aprile 1987, n. 9:

Per il riscatto da parte della Provincia della quota di partecipazione dello Stato al capitale dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano", ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, è autorizzato lo stanziamento di lire 1200 milioni della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1987.

Con successive leggi provinciali la Giunta provinciale è stata autorizzata a sottoscrivere quote di partecipazione all'ente e cioè per un importo di lire 400 milioni (art. 3, comma 2, della L.P. 27 febbraio 1990, n. 3), di lire 400 milioni (art. 3, comma 2, della L.P. 27 agosto 1991, n. 25), di lire 400 milioni (art. 3, comma 2, della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2), di lire 4.525 milioni (art. 2, comma 2, della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15), di lire 4.000 milioni (art. 3, comma 2, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5), e di lire 9.000 milioni (art. 4 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2).

4)

Vedi anche l'art. 3 della L.P. 23 agosto 1989, n. 8:

Art. 3

(1) È concesso alle Terme di Merano S.p.A. in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale posseduta dalla Provincia, un finanziamento straordinario per l'anno 1989 di lire 617 milioni al fine di consentire l'attuazione del piano di investimento finalizzato allo sviluppo della Società stessa.

(2) L'importo suddetto è liquidato su presentazione dei relativi contratti di aggiudicazione dei singoli lavori ed iscritto nello stato patrimoniale della Società come acconto sul futuro aumento del capitale sociale.

Con l'articolo 3 della L.P. 7 agosto 1990, n. 15, la Giunta provinciale è stata autorizzata a concedere alle Terme di Merano S.p.A. un ulteriore finanziamento di lire 188 milioni;

con l'articolo 3 della L.P. 27 agosto 1991, n. 25, la Giunta provinciale è stata autorizzata a partecipare all'aumento del capitale fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 120 milioni per l'anno 1991;

con l'art. 4, comma 2, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Terme di Merano SpA" per una spesa massima di lire 15.100 milioni a carico dell'esercizio 2001;

con l'art. 10, comma 1 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Terme di Merano Spa" con una spesa annua di 7.798.500 euro a carico di ciascuno degli esercizi dal 2002 al 2005 incluso, al fine del finanziamento dei lavori di ristrutturazione del complesso termale di Merano;

con l'art. 8, comma 2, della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società "Terme di Merano Spa", con sede a Merano, sino all'importo di 9.037.000 euro (elevata a 9.099.000 euro con l'art. 4, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10) tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali;

con l'art. 4, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società "Terme di Merano Spa", con sede in Merano, sino all'importo di 5.850.000,00 euro tramite conferimento del valore degli investimenti direttamente effettuati per opere di perforazione per l'estrazione di acqua idrotermale, apportando anche al bilancio la conseguente variazione per l'iscrizione della suddetta spesa e della corrispondente entrata.

Vedi l'art. 4, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13:

(2) Al fine del finanziamento dei lavori di allacciamento con gli impianti di captazione delle acque termali e relativa conduzione, nonché degli interventi straordinari di bonifica, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Terme Merano S.p.A. per un importo di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

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