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In vigore al: 08/03/2016

e) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 261)
Norme concernenti il passaggio alla Provincia di funzioni e di personale di Enti pubblici nazionali operanti in materia assistenziale.

1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 1982, n. 36.

Art. 1  

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Provincia autonoma di Bolzano assume le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, individuate dai decreti emessi per effetto degli articoli 113 e 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitate nel proprio territorio dalle seguenti associazioni fra invalidi:

  • 1)  Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.);
  • 2)  Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.);
  • 3)  Associazione nazionale delle vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.);
  • 4)  Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.);
  • 5)  Ente nazionale per la protezione e l' assistenza dei sordomuti (E.N.S.);
  • 6)  Unione italiana ciechi (U.I.C.);
  • 7)  Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);
  • 8)  Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.).

Art. 2

(1) È pure assunto dalla Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio delle attribuzioni che, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, erano esercitate, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, dall'ufficio provinciale dell'amministrazione per gli aiuti internazionali (A.A.I.), nonché di quelle esercitate dall'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), richiamate nell'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1979, dall'opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) e dalla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

(2) È altresì assunto l'esercizio delle funzioni esercitate dal Consiglio di aiuto sociale, istituito con l'articolo 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354, elencate dell'articolo 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 215.

Art. 3

(1) Le attribuzioni di cui agli articoli precedenti, concernenti prestazioni economiche assimilabili a quelle di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi ed i criteri di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.

(2) Sono esercitate dagli enti di cui al primo comma, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 2, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, anche le prestazioni economiche relative alle rette di affidamento familiare previste dagli articoli 62, secondo comma, e 66, secondo comma, del R.D. 16 agosto 1909, n. 615.

(3) Per il finanziamento delle relative spese la Giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 7/ter della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.

Art. 4

(1) I beni degli enti e organismi citati negli articoli 1 e 2, già adibiti alle funzioni assunte dalla Provincia, situati nel territorio della provincia di Bolzano, entrano a far parte del patrimonio provinciale, fatta eccezione per quelli degli enti a base associativa che siano necessari allo svolgimento delle attività associative o siano derivanti da atti di liberalità o da contributi degli associati.

(2) Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i beni di cui al comma precedente.

Art. 5

(1) Le amministrazioni degli enti di cui sono assunte le funzioni ai sensi degli articoli 1 e 2 provvedono a consegnare all'Assessorato provinciale interessato, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici relativi alle suddette funzioni e non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Art. 6

(1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni forma di finanziamento o di contributo provinciale a favore delle associazioni fra invalidi di qualsiasi natura che operino in base al proprio ordinamento esclusivamente nelle materie di cui alla presente legge, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo ad altri enti privati erogata in riferimento alle funzioni assunte.

Art. 7

(1) Il personale già dipendente degli enti di cui al precedente articolo 1, in servizio presso le sedi periferiche in provincia di Bolzano, trasferito, previo consenso ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° aprile 1979 nei ruoli provinciali, prescindendosi anche dai limiti di età.

(2) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario capo (par. 370) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(3) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 8 anni, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di segretario principale (par. 260) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(4) Gli assistenti del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 8, sono inquadrati nella qualifica provinciale di segretario (par. 188) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(5) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta di almeno 18 anni, sono inquadrati occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica di coadiutore superiore (par. 245) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella qualifica di inquadramento.

(6) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con almeno 10 anni di servizio maturati o comunque riconosciuti sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero alla dotazione organica, nella qualifica provinciale di coadiutore principale (par. 188) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando l'anzianità eccedente ad ogni effetto per la successiva progressione in carriera.

(7) Gli archivisti dattilografi del ruolo amministrativo parastatale con un'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta inferiore ad anni 10, sono inquadrati nella qualifica iniziale di coadiutore (parametro 143) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando agli effetti della successiva progressione giuridica ed economica in carriera l'anzianità maturata o comunque riconosciuta dall'ente di provenienza.

(8) In caso di prestazione di servizio ad orario ridotto l'anzianità maturata viene proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario di servizio previsto presso l'ente di provenienza.

(9) Al personale inquadrato nei ruoli provinciale in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione di aumenti biennali anche convenzionali, un trattamento economico comprensivo dell'indennità provinciale di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento alla Provincia.

(10) I dipendenti dell'associazione di cui all'articolo 1, n. 6, trasferiti alla Provincia, ai sensi della presente legge, i quali si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso l'associazione di provenienza, se questa ne faccia richiesta e ne assuma ogni onere.

Art. 8

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza ed alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.

(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente o l'associazione di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

(4) Nei confronti del personale passato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 9

(1) Per l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale ai sensi della presente legge con effetto dall'inquadramento stesso la dotazione organica della sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentata di un posto e la dotazione organica della quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentata di sei posti.

Art. 10   2)

2)
Abrogato dall'art. 11 della L.P. 20 luglio 1988, n. 23.

Art. 11-12.   3)

3)
Omissis.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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