In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 111)
Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano

1)

Pubblicato nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.

Art. 1 (Finalità)  delibera sentenza

(1) Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito degli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale pone in atto gli strumenti indicati nelle disposizioni della presente legge.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004 - Artigianato - concessione di contributi - presupposto: iscrizione nel registro delle imprese artigiane
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo

Art. 2 (Contributi in conto capitale)  delibera sentenza

(1)(2)  2)

(3) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese che si impegnino ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra le organizzazioni provinciali degli artigiani e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. 3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
2)

Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

3)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29; vedi anche l'art. 16 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15:

Art. 16 (Cofinanziamento di iniziative ammesse a contributo della CE)

(1) Le iniziative approvate e finanziate dalla Comunità europea in base a regolamenti comunitari possono essere cofinanziate dalla Provincia, applicando le normative delle leggi provinciali di incentivazione vigenti nonché le percentuali di cofinanziamento previste dai predetti regolamenti.

(2) Per i progetti pilota approvati in base all'articolo 22 del regolamento CE n. 797/1985, nonché all'articolo 8 del regolamento CE n. 4256/1988 si applicano percentuali di cofinanziamento fino al 30%.

(3) Dopo le relative approvazioni comunitarie dei progetti o dei programmi, la Provincia è autorizzata a prefinanziare le previste quote comunitarie ed eventualmente nazionali in base alla normativa provinciale vigente.

Art. 3   4)

4)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

Art. 4   5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 5   6)

6)

Abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 6   5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 7 (Modalità di erogazione di contributi in conto interessi)

(1) Per l'erogazione dei contributi di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, si applicano le seguenti modalità:

  • 1)  in caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della L.P. n. 1/1951 o di cessazione definitiva dell' attività ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, l'erogazione del contributo cessa a partire dalla scadenza della rata successiva;
  • 2)  in caso di estinzione parziale anticipata di un finanziamento agevolato, l' entità del contributo è ridotta proporzionalmente a partire dalla successiva rata;
  • 3)  in caso di passaggio di proprietà le rimanenti rate di contributo possono essere trasferite al subentrante, purché esso con i beni oggetto di agevolazione continui un' attività artigiana od industriale e nel caso di contributo interessi, subentri nel relativo contratto di finanziamento;
  • 4)  i contributi continuano ad essere erogati anche nel caso che l' azienda artigiana del beneficiario si trasformi in impresa industriale;
  • 5)  i contributi in conto interessi già concessi possono continuare ad essere liquidati in forma di contributi rateali, purché l' azienda beneficiaria continui l'attività e l'estinzione anticipata del mutuo avvenga prima della sestultima rata di ammortamento;
  • 6)  previa richiesta delle aziende interessate, le autorizzazioni di cui ai punti precedenti sono rilasciate dall' ufficio provinciale competente. 7)
7)

L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

Art. 8   5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 9 (Cooperativa artigiana di garanzia)

(1) Allo scopo di accrescere la disponibilità di garanzia, necessaria per l'accesso al credito agevolato, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare "una tantum" il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, per l'importo di lire 500 milioni.

(2) L'importo massimo annuo, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, a titolo di parziale rimborso delle perdite annuali per insolvenza dei soci è aumentato a lire 300 milioni. Detto rimborso non può superare il 60% delle perdite stesse. 8)

8)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

Art. 10   5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 11   9)

9)

Integra l'art. 50 della L.P. 8 settembre 1981, n. 25.

Art. 12 (Norme procedurali)  delibera sentenza

(1) I contributi di cui all'articolo 2 verranno concessi con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche. Per le domande di contributo di cui all'articolo 2, punto 3, nonché all'articolo 3, punto 2, la commissione deve sentire gli uffici provinciali competenti per le rispettive materie.

(2) Per la liquidazione e il pagamento dei contributi di cui all'articolo 5 della presente legge e agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, si applicano per analogia le norme degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, in materia di contabilità.

(3) Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è soppresso.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione

Art. 13 (Norme transitorie)

(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 6 le iniziative i cui investimenti siano stati fatturati rispettivamente contrattati dopo il 1° gennaio 1981. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Il contributo di cui all'articolo 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, relativo al solo apprestamento del terreno, può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato il terreno prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.

(3) Alle imprese che abbiano ottenuto in assegnazione il terreno dall'ente competente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, può essere concesso il contributo di cui all'articolo citato al comma precedente sia per l'acquisto che per l'apprestamento del terreno.

(4) Nel caso di contributi di cui al secondo comma, le indicazioni di cui all'articolo 35, quarto comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono annotati nel libro fondiario su istanza del comune, o qualora il terreno sia situato in zona produttiva di interesse provinciale della Provincia.

Art. 14-17.   10)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Contributi in conto capitale)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7 (Modalità di erogazione di contributi in conto interessi)
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9 (Cooperativa artigiana di garanzia)
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12 (Norme procedurali)
ActionActionArt. 13 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 14-17.   
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 2004, n. 4121
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico