Pubblicato nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.
(1) Allo scopo di accrescere la disponibilità di garanzia, necessaria per l'accesso al credito agevolato, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare "una tantum" il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, per l'importo di lire 500 milioni.
(2) L'importo massimo annuo, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, a titolo di parziale rimborso delle perdite annuali per insolvenza dei soci è aumentato a lire 300 milioni. Detto rimborso non può superare il 60% delle perdite stesse. 8)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.