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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 81)
Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai

1)
Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.

Art. 1 (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria)   delibera sentenza

(1) Al fine di prevenire e contenere la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, la Giunta provinciale può prescrivere misure fitosanitarie, compreso tra l'altro il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorità locali devono collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione di tali misure.

(2) Chiunque non rispetti gli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui al comma 1, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500, fermo restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento. La sanzione amministrativa pecuniaria varia invece tra euro 500 ed euro 3.000, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che professionalmente progettano, realizzano o mantengono parchi o giardini. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel primo periodo viene comminata solamente qualora il detentore della pianta, nonostante l'obbligo di estirpare e distruggere la stessa impartitogli in occasione del primo accertamento della violazione, non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento.

(3) La Giunta provinciale può effettuare spese anche in economia o concedere contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione di organismi nocivi di cui al comma 1.2)

massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1579 - Criteri e modalità riguardanti gli aiuti per la lotta alle fitopatie - Revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 1297 del 4.11.2014
2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 23)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2/bis4)

4)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2/ter (Autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti)

(1) Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, vengono stabilite dalla Giunta provinciale.5)

5)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 2/quater (Utilizzo dei prodotti fitosanitari)

(1)  Per prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente, particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)  Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree.

(3)  La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all’amministrazione comunale. 6)

6)
L'art. 2/quater è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 3 (Tutela delle api)

(1) Durante il periodo di fioritura dei fruttiferi è vietato il trattamento con prodotti fitosanitari dannosi alle api.

(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura, sulla base della comunicazione del Centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali prodotti fitosanitari il divieto si estende.

(3)Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 7)8)

7)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
8)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 4 (Tutela della produzione di patate da semina)

(1) Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la Giunta provinciale, qualora oltre il 60 per cento dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 per cento dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata a emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono prevedere tra l'altro:

  1. l'obbligatorietà dell'uso di sementi certificate;
  2. il controllo di tutte le superfici destinate alla pataticoltura della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme;
  3. l'adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

(2) Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. Il direttore dell'ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell'interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure l'adozione di altre misure idonee.9)

9)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 5 (Autorizzazione)

(1) Le attività di produzione e di commercio dei vegetali e prodotti vegetali sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore dell'ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

  1. i produttori di piante, parti di piante destinate alla moltiplicazione, comprese le sementi, destinate alla vendita o comunque ad essere cedute a terzi a qualunque titolo con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di imprese autorizzate all'attività sementiera;
  2. i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
  3. i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo;
  4. i commercianti all'ingrosso di tuberi-seme di patate;
  5. i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'Unione europea dell' 8 maggio 2000, di seguito denominata direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio della Provincia di Bolzano.

(3) Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori autorizzati e destinate a utilizzazioni non professionali.

(4) L'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali viene:

  1. sospesa in via cautelare, in caso di presenza accertata di organismi di quarantena o altri organismi nocivi che interessano la qualità, oggetto della direttiva 2000/29/CE;
  2. sospesa fino a tre mesi in caso di reiterazione nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale;
  3. revocata in caso di particolare gravità di inadempienza alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale.

(5) Chiunque eserciti un'attività senza l'autorizzazione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

(6) La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con apposite disposizioni.10)

10)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 6 (Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale emana apposite direttive per disciplinare la certificazione volontaria genetico-sanitaria per singole specie interessanti il settore vivaistico.

(2) Il materiale di propagazione certificato viene contrassegnato con apposite etichette.

(3) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

(4) I produttori di piante e parti di piante da frutto devono comunicare annualmente all'ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario provinciale presso la Ripartizione provinciale Agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.

(5) Chiunque violi la disposizione di cui al comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.11)

massimeDelibera N. 4038 del 31.10.2005 - Disciplinare della certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
11)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 7 (Servizio fitosanitario provinciale)

(1) L'attività del servizio fitosanitario provinciale nell'ambito delle competenze della Ripartizione provinciale Agricoltura e l'istituzione di un registro provinciale dei produttori sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

(2) L'attività di controllo e vigilanza nonché le funzioni di certificazione espletati dal servizio fitosanitario provinciale sono soggette ad apposito tariffario approvato dalla Giunta provinciale.

(3) Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali contemplati dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 senza l'autorizzazione provinciale o l'iscrizione nel registro provinciale dei produttori soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

(4) Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da imprese non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(5) I soggetti iscritti nel registro provinciale dei produttori che non ottemperano agli obblighi previsti nei loro confronti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(6) Chiunque non rispetti le disposizioni provinciali emanate in materia di lotta obbligatoria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, o la normativa comunitaria e le loro eventuali disposizioni attuative provinciali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(7) Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.12)

12)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 8 (Vigilanza)

(1) La sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione e dei provvedimenti emanati in esecuzione di questi spetta agli ispettori fitosanitari in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, i cui compiti e competenze sono disciplinati nel regolamento di esecuzione.

(2) A colui che neghi ai funzionari di cui al comma 1 l'accesso ai propri fondi o violi le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 7, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Inoltre l'autorizzazione di cui all'articolo 5 è sospesa per la durata fino a tre anni e, in caso di particolare gravità e di reiterazione della violazione, revocata.13)

13)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 914)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Provincia.

14)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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