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In vigore al: 08/03/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 71)
Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 31 marzo 1981, n. 17.

Art. 4

(1) Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto:

  • a)  da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo Consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune;
  • b)  da un esperto in scienze naturali;
  • c)  da 4 rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative;
  • d)  da un rappresentante dell' ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  • e)  da un rappresentante dell' ispettorato ripartimentale delle foreste;
  • f)  da 2 rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla Giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative;
  • g)  da un rappresentante dell' Assessorato alla tutela dell'ambiente.

(2) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

(3) Fatta eccezione per i rappresentanti comunali, i componenti possono fare parte di più comitati.

(4) Il presidente viene eletto dal comitato nel suo seno. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

(5) I comitati sono legalmente riuniti con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

(6) Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione provinciale.

(7)Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi. 2)

(8) I comitati di gestione sono organi tecnico-consultivi dell'Amministrazione provinciale. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

(9) Limitatamente ai parchi naturali ricadenti nell'ambito territoriale delle località ladine, si prescinde, se del caso, ai fini dell'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici, dal computare i rappresentanti dei comuni territorialmente interessati.

2)
L'art. 4, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
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