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In vigore al: 08/03/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 651)
Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 23/1980

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.

Art. 1-33.   2)

2)

Abrogati dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 34 (Norme generali sul personale)

(1) Il personale addetto ai servizi tecnici ed educativo-assistenziali può essere assunto con orario di servizio ridotto non inferiore a 20 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze del Servizio; il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

(2) Nei confronti del personale addetto al Servizio, per quanto non previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, assistenziale e previdenziale, trovano applicazione le disposizioni in vigore per il rimanente personale della Provincia.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 35 (Assunzione dei servizi gestiti dal consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano)

(1) In caso di soppressione o scioglimento del consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano, i relativi servizi e il personale ad essi addetto sono trasferiti alla Provincia, a decorrere dalla stessa data stabilita nel provvedimento di soppressione. In tal caso i beni del consorzio vengono devoluti alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1972, n. 9.

(2) La Provincia, con decorrenza dalla medesima data di cui al comma precedente, subentra nei rapporti attivi e passivi che risultano direttamente collegati alla gestione dei servizi, alle attività e ai compiti istituzionali del consorzio stesso.

(3) Con effetto dalla stessa data indicata nel primo comma, il personale sanitario-tecnico ed amministrativo di ruolo del consorzio è inquadrato nel ruolo speciale del personale sanitario-tecnico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ed in quello amministrativo dell'Amministrazione provinciale, facendo salvi la posizione di stato giuridico e il trattamento economico del personale trasferito e prescindendosi dai limiti di età.

(4) Il personale incaricato o temporaneo dello stesso consorzio, con incarico di almeno sei ore giornaliere o trenta settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nei corrispondenti ruoli provinciali, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purché in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego, e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(5) Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, e computato anche il servizio prestato dal personale presso la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.

Art. 36 (Assunzione dei servizi gestiti dalla sezione di Bolzano dell' A.I.A.S.)

(1) La Provincia può assumere, a richiesta dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Bolzano, i servizi e le strutture, ivi compresi i beni mobili e immobili, del centro spastici gestito dalla sezione stessa, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del centro medesimo, sia nella sede centrale di Bolzano che nelle sedi periferiche.

(2) Qualora avvenga l'assunzione dei servizi e delle strutture prevista nel comma precedente, il personale sanitario, tecnico, educatore-assistente, amministrativo, ausiliario e inserviente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno 6 ore giornaliere o 30 settimanali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sedi centrali e periferiche del centro spastici gestito dalla sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.), può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio socio-sanitario e riabilitativo per i minorati, nel ruolo del personale educatore-assistente e in quello amministrativo, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purché in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(3) Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, è computato anche il servizio prestato dal personale presso la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.

Art. 37 (Soppressione della delegazione provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo)

(1) La delegazione provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo (E.N.P.M.F.) è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la stessa decorrenza le relative funzioni sono assunte dalla Provincia.

(2) Il personale dipendente dell'ente di cui al comma precedente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno 6 ore giornaliere o 30 settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni successivi a tale data, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio socio-sanitario e riabilitativo per minorati o rispettivamente nel ruolo del personale educatore-assistente della Provincia, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti.

(3) Ha titolo per ottenere l'inquadramento in ruolo di cui al comma precedente anche il personale già assunto dall'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo, delegazione di Bolzano, e che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino la propria attività, anche con incarico libero-professionale, all'interno di équipes medico-psicopedagogiche operanti nell'ambito delle strutture scolastiche della provincia di Bolzano, secondo apposite convenzioni intervenute tra il consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano e il Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente la Provincia autonoma di Bolzano, a condizione che l'attività sia stata prestata per almeno due anni scolastici, anche discontinui, all'entrata in vigore della presente legge.

(4) Analogo titolo spetta al personale comandato o messo a disposizione da parte di pubbliche amministrazioni presso la delegazione di Bolzano dell' E.N.P.M.F. stesso o il consorzio anzidetto e che abbia operato nelle medesime strutture, sempre per lo stesso periodo di tempo.

(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 38 (Trasferimento del personale dipendente dal Comune di Bolzano addetto al settore psico-pedagogico del servizio di medicina scolastica comunale)

(1) Ai fini dell'espletamento dei servizi specialistici di cui all'articolo 12, n. 6), 7) e 8), del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, può essere trasferito alle dipendenze della Provincia e destinato al Servizio provinciale il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo o anche non di ruolo dipendente dal Comune di Bolzano e addetto esclusivamente o prevalentemente, comunque a tempo pieno, alla sezione psicopedagogica del servizio di medicina scolastica gestito dal Comune stesso.

(2) Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo, di cui al comma precedente, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale del personale socio-sanitario-riabilitativo di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, facendo salvi la posizione giuridica e il trattamento economico del personale e prescindendosi dai limiti di età.

(3) Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo dipendente non di ruolo, di cui al primo comma, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e prescindendosi dai limiti di età, nel corrispondente ruolo provinciale, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, previo superamento di un esame-colloquio, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 39 (Disposizioni comuni)

(1) Al personale immesso in ruolo, ai sensi dei precedenti articoli 35, 36, 37 e 38, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale fino alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale, di commesso e qualifiche a queste equiparate, occorrendo anche in soprannumero e prescindendosi dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, i servizi prestati presso il consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano o presso la sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici o presso il servizio di medicina scolastica gestito dal comune di Bolzano nonché, limitatamente a tre anni, quelli prestati presso enti pubblici, ospedalieri e istituzioni pubbliche che si occupino della cura, assistenza o riabilitazione delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, purché prestati con il possesso dei titoli di studio richiesti per il ruolo e la carriera di inquadramento. 3)

(2) In ogni caso è assicurato mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento presso le istituzioni di provenienza.

(3) I servizi prestati presso le istituzioni di cui al primo comma del presente articolo con incarico di almeno complessive sei ore giornaliere o 30 settimanali saranno riconosciuti alle stesse condizioni e modalità di cui sopra in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali.

(4) Al personale medico immesso o nominato in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 40, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica rivestita, il servizio di cui ai commi precedenti, nonché quelli sanitari, anche convenzionati con gli enti mutualistici, prestati nella corrispondente qualifica, anche senza titolo di specializzazione, sia in Italia che all'estero, sempreché questi ultimi siano riconoscibili ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 23 giugno 1976, n. 25. I servizi prestati in posizione funzionali inferiori a quella di appartenenza sono riconosciuti per metà. In ogni caso i servizi ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali. 4)

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 40 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

4)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 40 (Nomina del direttore del Servizio e del dirigente del settore psico-pedagogico)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, il posto di direttore del Servizio è conferito per chiamata dalla Giunta provinciale a persona in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile o in neurologia, scegliendola tra i sanitari che rivestivano analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36. Per l'attribuzione del posto si può prescindere dal limite di età. Qualora nessuno dei sanitari degli enti di cui agli articoli 35 e 36 transiti nei ruoli della Provincia, la Giunta provinciale provvede alla nomina per chiamata del direttore del Servizio, scegliendolo tra persone estranee all'Amministrazione, purché in possesso dei predetti requisiti.

(2) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di dirigente del settore psico-pedagogico è conferito per chiamata dalla Giunta provinciale a persona in possesso di diploma di laurea in psicologia o pedagogia, e con un tirocinio non inferiore a tre anni in un servizio di riabilitazione, scegliendola tra il personale che svolgeva analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36.

Art. 41

(1) Al personale che ha prestato servizio di appoggio nelle scuole elementari e secondarie della provincia negli anni scolastici dal 1974/75 al 1978/ 79, su incarico dei soppressi patronati scolastici o dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, sede di Bolzano, può essere conferito l'incarico di cui al precedente articolo 12, tenuto conto del titolo di studio posseduto, prescindendosi dal possesso del titolo di specializzazione previsto nel precedente articolo 10, purché abbia prestato servizio per almeno un intero anno scolastico.

Art. 42

(1) Fino alla costituzione dei consigli scolastici distrettuali e del consiglio di circondario delle scuole materne, si prescinde dalle proposte dei programmi di detti organi nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 43-44.   5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)

Omissis.

TABELLA A 2)

2)

Abrogati dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

TABELLA B 2)

2)

Abrogati dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

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