In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 341)
Modifiche al vigente ordinamento del personale

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 29 agosto 1978, n. 42.

Art. 1   2)

2)

Concerne modifiche della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 2

(1) Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche e iscritto all'albo dei giornalisti è elevato a sei unità.

Art. 3   3)

3)

Omissis.

Art. 4   4)

4)

Sostituisce l'art. 3 della L.P. 10 novembre 1960, n. 10.

Art. 5-7.   5)

5)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 8   6)

6)

Abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 9-11.   5)

5)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 12   2)

2)

Concerne modifiche della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 13   7)

7)

Abrogato dall'art. 101 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 14   8)

8)

Abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera g) del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Norme transitorie

Art. 15-18.   5)

5)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 19   7)

7)

Abrogato dall'art. 101 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 20-21.   5)

5)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 22

(1) Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione delle norme transitorie di cui alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tale fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo dall'Amministrazione regionale.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e di quello comunque passato senza soluzione di continuità dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano.

(3) I periodi di servizio di cui ai precedenti commi sono ritenuti validi anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, nonché dell'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 23

(1) Al personale trasferito dallo Stato alla Provincia per effetto di norme legislative statali o provinciali la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con iscrizione al detto ente previdenziale.

(2) Al personale trasferito per effetto di leggi statali o provinciali da altri enti pubblici alla Provincia il servizio prestato presso gli enti di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 27 della legge provinciale 17 agosto 1972, n. 17, dedotta l'eventuale indennità premio di servizio corrisposto dall' I.N.A.D.E.L. per lo stesso servizio.

(3) Per il personale proveniente da enti disciolti il computo di cui al precedente comma è subordinato al versamento alla Provincia delle indennità di fine servizio comunque denominate, maturate dal personale interessato presso gli enti di provenienza.

(4) Il computo del servizio prestato presso gli enti di provenienza viene effettuato nella stessa misura in cui è stato riconosciuto all'atto del trasferimento alla Provincia. Da tale computo sono esclusi i periodi del servizio per i quali il personale interessato abbia già fruito di un'indennità di fine servizio comunque denominata.

(5) Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla Provincia a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3. 9)

9)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, e successivamente sostituito dall'art. 7 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 24-25.   10)

10)

Omissis.

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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