In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 281)
Pesca

1)
Pubblicata nel B. U. 11 luglio 1978, n. 34.

Art. 1 (Diritto di pesca)

(1) Il diritto di pesca consiste nella facoltà di pescare e di permettere la pesca nelle acque da pesca sulle quali si estende il diritto; con esso è congiunto l'obbligo di coltivare l'acqua da pesca ai sensi delle disposizioni della presente legge e dell'ordinamento della pesca.

(2) I diritti di pesca vengono iscritti in un catasto delle acque da pesca, da tenersi dall'ufficio provinciale competente per la pesca2) . I diritti di pesca esistenti e a qualsiasi titolo costituiti sono da mantenersi aggiornati continuamente.3)

(3) Diritti di pesca da esercitare in comunione ("Koppelfischereirechte") e diritti parziali indivisi di pesca non possono essere costituiti ex novo.

(4) Diritti di pesca possono essere divisi solamente con l'approvazione dell'ufficio provinciale competente per la pesca. I relativi criteri vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.3)

(5) I diritti di pesca collegati ad un maso chiuso sono soggetti anche alle disposizioni della legge sui masi chiusi.

(6) Chi a qualsiasi titolo acquista un diritto di pesca è obbligato a darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio provinciale competente per la pesca, con l'indicazione di tutti i particolari. Ogni trasferimento di diritti esclusivi di pesca diviene efficace previa approvazione da parte dell'assessore competente per la pesca mediante apposito decreto, nel quale vengono indicati eventuali diritti di pesca gravanti sullo stesso tratto d'acqua e da esercitare in comunione.3)

(7) I diritti esclusivi di pesca possono essere dati in affitto. A tutti gli effetti della presente legge l'affittuario è considerato coltivatore dell'acqua da pesca. Entro 30 giorni dalla stipulazione il locatore deve trasmettere una copia del contratto di affitto all'ufficio provinciale competente per la pesca.

2)
Con l'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, le denominazioni "ufficio caccia e pesca" ovvero "ufficio pesca" sono state sostituite con la denominazione "ufficio provinciale competente per la pesca".
3)
I commi 2, 4 e 6 sono stati modificati dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 2 (Concessione del diritto di pesca)

(1) Salvi gli esistenti diritti esclusivi di pesca, il diritto di pesca in acque pubbliche compete alla Provincia e può essere dato in concessione dall'assessore competente per la pesca per un periodo tra i cinque ed i quindici anni, salve le concessioni già esistenti. Qualora la concessione scada nel corso dell'anno, la Giunta provinciale può prorogarla fino alla fine dello stesso anno.4)

(2) Qualora l'acqua da pesca, per le sue caratteristiche o la sua estensione, non sia adatta ad una coltivazione autonoma, il diritto di pesca può essere concesso a coltivatori di acque da pesca confinanti. Se non ne esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o sono costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione deve essere comprovata con atto notarile o con atto costitutivo e relativo statuto registrati. I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua sono concessi all'acquicoltore della sponda opposta.5)

4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 25 agosto 1983, n. 36, e dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
5)
L'art. 2, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 2 della L.P. 25 agosto 1983, n. 36, e poi dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, ed infine così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3 (Nuove acque pubbliche)

(1) Per effetto dell'iscrizione di acque private nell'elenco delle acque pubbliche, gli ex-proprietari delle acque vi acquisiscono il diritto esclusivo di pesca. La relativa domanda di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per la pesca, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.6)

6)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 4 (Acque da pesca)

(1) Ai sensi della presente legge, si considerano acque da pesca tutte le acque correnti o stagnanti iscritte nell'elenco delle acque pubbliche o direttamente collegate con acque pubbliche.

(2) Negli afflussi e scarichi naturali o artificiali di acque da pesca, nei quali non esistono diritti di pesca autonomi, il diritto di pesca viene concesso ai titolari del diritto nell'acqua principale, per una estensione determinata dall'ubicazione e dalla lunghezza del tratto dell'acqua principale. Nel caso di una fossa morta senza afflusso, la concessione è da conferire al coltivatore dell'acqua principale nella quale sbocca la fossa.

(3) Qualora in seguito ad eventi naturali o ad interventi artificiali un corso d'acqua cambi alveo, i diritti di pesca esistenti si estendono sia sul nuovo corso d'acqua che sulle eventuali acque nel vecchio alveo, nonché sulle acque disgiunte. Per quanto riguarda la estensione dei diritti di pesca nel nuovo corso d'acqua, valgono le disposizioni del comma precedente.

(4) Qualora un corso d'acqua si ristagni, i diritti di pesca esistenti nell'acqua originaria si estendono proporzionalmente ai tratti di sponda delle acque originarie sull'intera superficie d'acqua ristagnata.

(5) Se sorgono dubbi intorno all'esistenza, natura o estensione di un'acqua da pesca o di un diritto di pesca, la decisione spetta all'ufficio provinciale competente per la pesca, restando salva la possibilità di adire le vie legali.7)

7)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 5 (Straripamento e recupero dei pesci)

(1) Nel caso che un'acqua da pesca straripi, il coltivatore della stessa può catturare i pesci nei terreni inondati. Non è consentito l'applicazione di misure tendenti ad impedire il ritorno dei pesci nell'alveo.

(2) Se dopo il deflusso dell'acqua, sui terreni, in fossi o in altre incavature che non comunicano con l'acqua da pesca, restano dei pesci, l'acquicoltore è autorizzato a catturare tali pesci entro una settimana e ad immetterli nell'acqua da pesca.

Art. 6 (Acque chiuse)

(1) In parziale deroga alla disposizione del primo comma dell'articolo 4 gli stagni e le diramazioni di acque da pesca che servono all'allevamento ed alla detenzione di pesci e la cui comunicazione con l'acqua da pesca non permette nessun passaggio di pesci, ai sensi della presente legge non sono considerate acque da pesca, ma acque chiuse.

Art. 7 (Acquicoltore)

(1) I titolari di diritti di pesca che non intendono coltivare di persona l'acqua da pesca né dare in affitto il diritto di pesca, possono nominare un'altra persona quale acquicoltore.

(2) La nomina di un acquicoltore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente per la pesca.

Art. 8 (Acquicoltura)

(1) Le acque da pesca devono essere coltivate secondo le norme del regolamento della pesca, nonché secondo le prescrizioni supplementari da emanare eventualmente dall'ufficio provinciale competente per la pesca.

(2) Le norme e le prescrizioni di cui sopra devono regolare, in particolare, la specie, la misura e la quantità dei pesci da seminare annualmente, il tipo e il numero dei permessi di pesca da emettere, nonché la preda giornaliera ammissibile.

(3) Per garantire una itticoltura più efficiente, la Giunta provinciale, sentiti i titolari dei diritti esclusivi di pesca ed acquicoltori interessati, può dividere le acque da pesca in singoli tratti che possono comprendere più diritti di pesca e che a loro volta non possono essere suddivisi. Qualora in un tratto d'acqua esistano più diritti di pesca, compresi i diritti di mensa (limitati alla necessità della famiglia), la coltivazione dell'acqua deve avvenire d'intesa tra gli aventi diritto. Qualora l'accordo non sia raggiunto l'ufficio provinciale competente per la pesca emette, sentiti gli aventi diritto, disposizioni sulla coltivazione dell'acqua vincolanti per tutti gli interessati.8)

(4) In linea di principio la coltivazione deve basarsi sulla produttività naturale dell'acqua da pesca. L'ufficio provinciale competente per la pesca può tuttavia permettere l'emissione di permessi di pesca per singole acque da pesca oltre la produttività naturale, alla condizione che non vengano danneggiate le acque da pesca confinanti.9)

(5) Gli acquicoltori sono obbligati a trasmettere all'ufficio provinciale competente per la pesca, entro il 20 dicembre di ogni anno il piano di coltivazione per l'anno seguente.

(6) Gli acquicoltori sono obbligati a contrassegnare le acque da pesca applicando scritte e/o cartelli. I proprietari e i possessori dei terreni adiacenti alle sponde sono obbligati a tollerare la contrassegnazione, che non deve recare danni a piante e a fabbricati.

(7) Ai fini della protezione delle specie autoctone di pesci e di gamberi e delle relative biocenosi l’ufficio provinciale competente in materia di pesca può allontanare dalle acque da pesca e, con il consenso del relativo gestore, anche dalle acque chiuse le tartarughe palustri immesse. 10)

8)
Il comma 3 è stato integrato dall'art. 3 della L.P. 25 agosto 1983, n. 36, e successivamente modificato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
9)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
10)
L'art. 8, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9 (Accesso alle acque da pesca)

(1) A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritto all'esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissare ivi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell'acqua da pesca. Chiunque nell'esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.

Art. 10 (Pesca)

(1) Costituisce esercizio della pesca, ai fini della presente legge, la cattura o l'uccisione di pesci o gamberi in acque da pesca.

(2) È considerato altresì esercizio della pesca il trattenersi con mezzi atti alla pesca o la preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca.11)

11)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 11 (Esercizio alla pesca)

(1) L'esercizio della pesca è subordinato al possesso dell'abilitazione alla pesca, di una licenza di pesca valida, e, a meno che non si tratti dell'acquicoltore, al possesso del permesso di pesca, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge.12)

12)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 11/bis (Abilitazione alla pesca)

(1) L'abilitazione alla pesca viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente per la pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame di pesca. I programmi e le modalità per l'esecuzione dell'esame vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(2) Con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per pesca senza permesso o con mezzi vietati nonché per la cattura di pesci protetti, sottomisura, in periodi di divieto o oltre il numero concesso, il direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca può sospendere l'abilitazione alla pesca fino a due anni e, in caso di recidiva, ritirarla. Per ottenere una nuova abilitazione alla pesca, l'interessato può partecipare al relativo esame di pesca, trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e comunque previo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata.

(3) Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca per:

  1. ai titolari di permessi giornalieri residenti fuori della provincia;
  2. il recupero dei pesci o le catture di prova da parte dell'acquicoltore o di incaricati dallo stesso ovvero dell'ufficio provinciale competente per la pesca;
  3. i giovani fino al 16° anno compiuto e le persone in situazione di handicap grave, alla condizione che siano accompagnati da un possessore dell'abilitazione alla pesca;
  4. i pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato. 13)
13)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 11/ter (Licenza di pesca)

(1) Nelle acque presenti sul territorio della provincia è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica a chi è in possesso di un’apposita licenza di pesca.

(2) L’ufficio provinciale competente per la pesca rilascia, su domanda degli interessati, le seguenti licenze:

  1. la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B), che autorizza i residenti in provincia all’esercizio della pesca con canna-lenza e la pesca subacquea fuori provincia;
  2. la licenza di pesca di tipo D, che autorizza gli stranieri non residenti all’esercizio della pesca con canna-lenza.

(3) Le licenze di pesca di tipo B e D hanno una durata di validità di dieci anni.

(4) La licenza di pesca rilasciata dalle regioni italiane e dalla Provincia autonoma di Trento alle persone ivi residenti ha validità sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 2, i dati da riportare sulla licenza, nonché le modalità per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.14)15)

14)
L'art. 11/ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
15)
Vedi anche l'art. 1, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 11/quater (Permesso di pesca)

(1) I permessi di pesca possono essere rilasciati dall'acquicoltore solamente a persone in possesso dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, salvo le deroghe ivi contenute, utilizzando a tal fine moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente per la pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente.

(2) L'ufficio provinciale competente per la pesca può esonerare dalla prescrizione di cui al comma 1 le associazioni di pesca per le quali tale obbligo comporterebbe grandi difficoltà tecniche dovute al numero elevato di associati ovvero di acque da pesca che esse coltivano.16)

16)
L'art. 11/quater è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 12 (Ordinamento della pesca)

(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, un ordinamento della pesca che deve contenere in particolare:

  1. i criteri di massima per l'acquicoltura;
  2. i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonché le limitazioni di cattura;
  3. i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;
  4. le specie di pesci di cui è consentita la semina;
  5. le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.

(2) Durante il periodo di divieto di pesca è vietata anche la vendita e la detenzione per la vendita o per la spedizione delle specie protette, eccettuati i pesci provenienti da allevamenti. Il venditore e il detentore sono comunque obbligati a provare la provenienza dei pesci.

Art. 13 (Bandite)  delibera sentenza

(1) Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello o per la sosta invernale possono, su richiesta dei titolari di diritto di pesca o, col consenso dei medesimi, anche d'ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della Giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati o ordinati dagli acquicoltori per l'allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinate bandite.

(3) Sono bandite di diritto:

  1. i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;
  2. acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno;
  3. tutte le acque da pesca non adatte alla pescicoltura.

(4) I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.

(5) Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, la Giunta provinciale può imporre limitazioni o un divieto alla circolazione di natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attività che possono produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico. Parimenti, la Giunta provinciale può dichiarare come elementi naturali protetti i corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentano condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni d'acqua e di impianti di qualsiasi genere.17)

massimeDelibera N. 3268 del 16.09.2002 - Disciplina per l'esercizio del rafting e del canottaggio sui corsi d'acqua
17)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 14 (Misure a tutela dei pesci e per la conservazione delle acque da pesca)

(1) L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonché l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, devono essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, può impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonché il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svasi per fare defluire portate di piena.

(2) Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di derivazioni o sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per la prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo d'acqua non può comunque essere inferiore alla quantità di 50 litri al secondo nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La Giunta provinciale nell'interesse della collettività può, con provvedimento motivato, derogare dalle disposizioni del presente comma.

(3) L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltore interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

(4) Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso all'assessore competente per la pesca entro 30 giorni dalla data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne abbia avuta piena conoscenza.

(5) In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo, esse vengono eseguite a cura dell'ufficio provinciale competente per la pesca a spese dell'obbligato. Il contravventore deve, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per l'amministrazione provinciale l'importo corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dallo stesso ufficio per l'esecuzione in economia dei lavori occorrenti. Qualora non sia effettuato il deposito, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(6)18)19)

18)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
19)
L'art. 14, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 15 (Particolari misure a tutela dei pesci)

(1) I proprietari di opere e impianti, che impediscono o ostacolano notevolmente la migrazione dei pesci a monte o a valle, sono obbligati a costruire ed a mantenere a proprie spese idonee scale di monta.

(2) Le scale di monta devono essere costruite in modo da non consentire da esse oppure dai loro afflussi o deflussi la cattura di pesci.

(3) I concessionari di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico devono installare e tenere in funzione le strutture necessarie per impedire la penetrazione di pesci nelle condotte forzate e nei macchinari idraulici. 20)

(4)21)

(5) Gli impianti, congegni e le misure a tutela dei pesci, prescritti ai sensi del presente e precedente articolo devono essere collaudati dall'ufficio provinciale competente per la pesca entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.22)

(6) I proprietari sono responsabili del funzionamento delle loro opere ed impianti previsti nel presente articolo; il relativo controllo viene eseguito dall'ufficio provinciale competente per la pesca.23)

20)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
21)
Abrogato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
22)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 25 agosto 1983, n. 36.
23)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 15/bis (Ricerca e sperimentazione)

(1) L'attività di ricerca e sperimentazione nel settore della itticoltura viene svolta dal Centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53.

(2) Nel quadro delle competenze di cui al comma 1 e previo il consenso scritto del titolare del diritto di pesca interessato, il Centro di sperimentazione agraria e forestale può eseguire nelle acque attività di ricerca concernente la conservazione ed il potenziamento delle specie autoctone, previa relativa comunicazione all'ufficio provinciale competente per la pesca almeno tre giorni prima dell'inizio dell'intervento. Ai fini del prelievo di uova e della successiva fecondazione artificiale, il Centro di sperimentazione agraria e forestale può, previo consenso scritto dell'acquicoltore del tratto d'acqua interessato, catturare riproduttori e fattrici con l'impiego anche di uno storditore elettrico. Qualora le uova non siano mature, i pesci catturati possono essere anche trasportati agli incubatoi gestiti dallo stesso Centro per essere poi rimessi nell'acqua di provenienza. In riferimento a qualsiasi trasferimento di pesci catturati in acque pubbliche deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro i cinque giorni successivi alla ultimazione dell'operazione all'ufficio provinciale competente per la pesca e contenente l'indicazione delle specie e del numero di pesci prelevati e rimessi.24)

24)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 15/ter (Prestazione di cauzione)

(1) Nelle prescrizioni concernenti il residuo minimo d'acqua di cui all'articolo 14 o le scale di monta ed i congegni per l'allontanamento dei pesci può essere prevista la prestazione di una cauzione per la continua osservanza dell'obbligo o l'ininterrotto funzionamento delle opere mediante la consegna, presso il tesoriere della Provincia, di una somma di denaro, di titoli di Stato, o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Le modalità di versamento della cauzione, i criteri per la determinazione del suo ammontare nonché i casi d'incameramento totale o parziale della cauzione depositata sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(3) Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

(4) Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma dovuta è riscossa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.25)

25)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 16 (Vigilanza)  delibera sentenza

(1) La sorveglianza sulla pesca e in particolare la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni vigenti in materia spetta:

  1. al personale della Provincia appositamente incaricato;
  2. al personale dello Stato o di altri enti pubblici incaricato della sorveglianza sulla pesca in base a norme statali;.
  3. ai guardiani incaricati dai titolari di diritti esclusivi di pesca, dagli affittuari o concessionari di diritti di pesca.

(2) Il personale di cui al comma 1, lettera c) deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore.26)

(3) Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti addetti alla vigilanza ittica e venatoria, trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compete al direttore dell'ufficio competente per la pesca e caccia.27)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 25.08.2001 - Direttore ufficio provinciale per la pesca - nomina di guardia giurata - legittimazione a stare in giudizio - comprova del venir meno del requisito della buona condotta
26)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
27)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 17 (Sanzioni amministrative)

(1) Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'obbligo del risarcimento dei danni, si applicano nei seguenti casi le relative sanzioni amministrative:

  1. per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza o il permesso di pesca: euro 50,00;
  2. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 5 ed all’articolo 16, nonché per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca: da 60,00 euro a 600,00 euro;
  3. per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8 ed all’articolo 11/quater: da 40,00 euro a 400,00 euro;
  4. per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15/bis: da 100,00 euro a 600,00 euro, e, in caso di recidiva: da 200,00 euro a 1.500,00 euro;
  5. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 3: da 400,00 euro a 3.000,00 euro;
  6. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 2: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 57/bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, recante “Disposizioni sulle acque”;
  7. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15: da 500,00 euro a 5.000,00 euro.28)

(2) In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, l'addetto alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge provvede, se ritenuto opportuno, al sequestro dei mezzi di cattura. Se i mezzi così sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi decorrenti dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore dell'ufficio competente per la pesca decide sul loro utilizzo.

(3) I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 16 e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti essi spettano all'acquicoltore.

(4) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca.29)

28)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
29)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 17/bis30)

30)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 25 agosto 1983, n. 36, e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 1821)

21)
Abrogato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 19 (Estinzione dei diritti di pesca)

(1) I diritti esclusivi di pesca e i diritti di mensa si estinguono per non uso durante cinque anni consecutivi, per uso contrastante con i fini delle disposizioni vigenti in materia di pesca o per abituale negligenza o inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di pesca.

(2) L'estinzione viene dichiarata con decreto del Presidente della giunta provinciale e può essere pertrattata nel libro fondiario senza autorizzazione della commissione per i masi chiusi.

Art. 20 (Misure a favore della pesca)

(1) La Giunta provinciale può autorizzare attività di divulgazione, l'esecuzione di studi e l'adozione di misure dirette al mantenimento, alla salvaguardia ed al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico; queste attività possono essere eseguite anche in economia.31)

31)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

(1) Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso di una licenza di pesca valida viene rilasciata la carta d'abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda presso l'ufficio provinciale competente per la pesca entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Ciò vale anche per pescatori non residenti nel territorio della provincia che siano titolari di un diritto esclusivo di pesca in provincia o che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano membri di un'associazione di pesca esistente in provincia e che lo siano ancora alla data della presentazione della domanda.

Art. 21/bis

(1) Qualora la parte maggiore di un'acqua da pesca situata sul confine tra le province di Bolzano e di Trento si trovi sul territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia di Bolzano non raggiunga un'estensione tale da rendere opportuna una coltivazione a sé stante, in questa non si applicano le norme vigenti in materia in provincia di Bolzano incompatibili con le norme vigenti nella provincia confinante.32)

32)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 18 giugno 1981, n. 14.

Art. 2221)

21)
Abrogato dall'art. 1 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.

Art. 23 (Contributi ad acquicoltori)  delibera sentenza

(1) Per la vigilanza sulla pesca, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico provinciale e per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci, la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 70% della spesa ammessa.33)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
massimeDelibera N. 3569 del 30.08.1999 - Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico
33)
L'art. 23 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 18 giugno 1981, n. 14.
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