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In vigore al: 08/03/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa, ed all'ordinamento urbanistico provinciale
2

1)

pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 1-8.   2)

2)

modificano la L.P. 20 agosto 1972, n. 15

Art. 9

Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

«limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alla costruzione di strade pubbliche, ai lavori di sistemazione dei bacini montani, alle opere di protezione antivalanghe e alle opere idrauliche; negli altri casi di lavori dichiarati per legge urgenti e indifferibili la Giunta provinciale deve accertare concretamente tale circostanza in relazione all'interesse pubblico in causa».

Art. 10-14.   2)

2)

modificano la L.P. 20 agosto 1972, n. 15

Art. 15 (Norma transitoria)

I criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio previsti dagli artt. 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applicano a tutte le aree occupate dalla Provincia per la costruzione o l'ampliamento di strade provinciali per le quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di esproprio anche se siano intervenuti accordi amichevoli.

Art. 16-21.   3)

3)

modificano l'ordinamento urbanistico provinciale

Art. 22   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

riportato al n. XXX