Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, n. 28.
(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 13 milioni, al cui onere si provvede mediante lo stanziamento iscritto al cap. 4270 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
(2) Gli stanziamenti a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.