In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 91)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

Art. 7 (Ordinanza - ingiunzione)

(1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della giunta provinciale.

(2) L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

(3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

(4) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

(5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.15)

15)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26 
ActionActionc) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico