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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 91)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

Art. 4 (Contestazioni delle violazioni)   delibera sentenza

(1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.

(2) Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni.6)

(2/bis) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.7)

(3) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(4) La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale o della posta.

(5) Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.

(5/bis)8)

(6) Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.9)

(7) Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo articolo 7.9)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
6)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
7)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
8)
Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 41 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
9)
I commi 6 e 7 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
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