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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 91)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

Art. 2 (Solidarietà)  

(1) Il proprietario/La proprietaria della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario/l' usufruttuaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

(2) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

(3) Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un' imprenditrice nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore/l' imprenditrice è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

(4) Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore/dell'autrice della violazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.2)

2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
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