(1) Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.17)
(2) In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di una percentuale corrispondente al doppio del tasso di interesse legale, decorrente dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario della riscossione. Questa maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.18)