Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) Ciascuna comunità comprensoriale predispone un piano sussidario di opere scolastiche. Le amministrazioni comunali interessate alla realizzazione delle relative opere devono inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti domanda di mutuo per il finanziamento dell'opera. Possono, altresì, presentare domanda di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le quote non coperte dal contributo di cui all'articolo 4. I mutui assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte degli enti interessati sono assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.