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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 211)
Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche

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1)

Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.

Art. 3 (Suddivisione del fondo)

(1) Una quota pari all'80% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è ripartita tra le comunità comprensoriali secondo i seguenti criteri:

  • 1)  un ventesimo in parti uguali per tutti i comuni facenti parte della comunità comprensoriale;
  • 2)  la rimanente somma:
    • a)  per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall' istituto centrale di statistica;
    • b)  per il 55% in proporzionale alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

(2) Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Qualora una comunità comprensoriale non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui al primo comma per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altra comunità comprensoriale che lo possa utilmente impiegare salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

(4) La rimanente quota del 20% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti.

(5) In considerazione dei maggiori oneri che gravano sulla città di Bolzano, quale capoluogo nel quale funzionano scuole di ogni ordine e grado di ambedue i gruppi linguistici, al Comune di Bolzano, oltre alla quota spettante a norma del primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale assegnerà dal fondo del 20% di cui al comma precedente quote complementari annuali costanti in misura tale da garantire nel quadriennio contemplato dal piano un'assegnazione globale non inferiore a lire 7 miliardi.

(6) A partire dall'esercizio finanziario 1983 tutti i fondi stanziati in base alla presente legge sono destinati con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie e urgenti. 2)

2)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

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