In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 111)
Norme concernenti il passaggio del personale della Regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della Provincia autonoma di Bolzano e modifiche al vigente ordinamento del personale.

1)

Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.

Art. 1-3.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 4

(1) (2) (3) (4)  2)

(5)(6)  3)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

3)

Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera b) del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 5

(1) - (7)  2)

(8) Gli impiegati addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale. Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Provincia.

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 6

(1) Il personale tecnico addetto al servizio delle cave e delle miniere esercita le funzioni ed i compiti derivantigli dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria.

(2) Gli impiegati di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal precitato D.P.R. sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

Art. 7-8.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9   4)

4)

Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 10

(1) Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai addetti alla manutenzione del patrimonio provinciale o di esercitare mansioni di capoofficina o di capoautorimessa o di capo di squadre di operai nei vivai forestali, nei cantieri di lavori forestali o idraulico-forestali o idraulici o dell'azienda foreste demaniali o nei magazzini di deposito e nei cantieri di lavoro del servizio costruzione e manutenzione strade provinciali e comunali, è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità non pensionabile nell'ammontare mensile di lire 35.000.

(2) L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generali di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coordinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a 60 giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso. 5)

(3) I dipendenti investiti dei compiti di cui al primo comma, addetti ai servizi forestali, idraulico-forestali, idraulici e dell'azienda foreste demaniali, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

5)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 48 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 11   6)

6)

Abrogato dall'art. 18 del contratto collettivo 17 luglio 2000.

Norme transitorie e finali

Art. 12-18.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 19   7)

7)

Abrogato dall'art. 44 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 20-22.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 23

(1) I benefici previsti dall'articolo 61 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione nei confronti del personale regionale della carriera direttiva, inquadrato nei ruoli provinciali in base alla presente legge, purché lo stesso risulti essere stato in servizio presso la Regione Trentino-Alto Adige alla data di entrata in vigore della succitata legge.

Art. 24

(1) I benefici previsti dagli articoli 62 e 63 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono applicati al personale della carriera di concetto, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, purché lo stesso risulti essere stato in servizio, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, presso la Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 25   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 26

(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compreso quello di cui all'articolo 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito con l'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi alla Regione ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 27-29.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 30

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati A-D 8)

8)

Soppressi dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

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