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In vigore al: 08/03/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 11)
Norme a favore dei neolaureati in medicina

vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. n. 48/2001

1)

Pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1977, n. 8.

Art. 1

(1) Ai sanitari residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico o l'internato in uno degli ospedali della Provincia, viene concesso a richiesta un assegno pari alla quota spettante ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25. 2)

(2) Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50% degli esami universitari prescritti dall'università stessa, oppure limitatamente agli studenti iscritti ad università estere, gli esami relativi al periodo preclinico ("vorklinischer Studienabschnitt") e che frequentano un ospedale della Provincia, viene concesso a richiesta, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, un assegno da liquidarsi mensilmente e fino a un massimo complessivo da cumularsi durante il periodo di studio di sei mesi. A coloro che invece frequentano un ospedale della Provincia e che non hanno superato gli esami richiesti nel presente comma, potrà essere concesso a richiesta il vitto gratuito presso la mensa dell'ente. 2)

(3) Gli studenti di cui al comma precedente hanno comunque l'obbligo di osservare l'orario degli assistenti ospedalieri.

(4) L'ammontare della quota mensile di cui al secondo comma del presente articolo e la procedura per il pagamento verrà stabilita con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

(5) Qualora gli aventi diritto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo percepiscano altri assegni o emolumenti oltre quelli previsti dalle disposizioni di legge citate o altre borse di studio, verrà concesso l'importo di un'eventuale differenza.

(6) Gli assegni di cui alla presente legge possono essere concessi agli aventi diritto con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1976. 2)

2)

Modificato dall'art. 9 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 2

(1) Allo scopo di facilitare ai medici, che aspirino all'assunzione in qualità di medico condotto, il conseguimento di un'adeguata esperienza anche in materia di assistenza ospedaliera, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti ospedalieri ad assumere temporaneamente, anche in soprannumero non eccedente il 10% dei posti di assistente previsti in organico, con arrotondamento per eccesso, personale medico residente in Provincia, che sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, col rispetto delle norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previste dalla legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

(2) Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, salvo che il medico assuma in questo periodo un posto di medico condotto nella provincia di Bolzano; in nessun caso può eccedere i due anni. Il servizio relativo non è considerato sostitutivo del tirocinio pratico e non è valutabile ai fini della carriera di medico ospedaliero. Resta salva la sua valutazione quale servizio di assistente ospedaliero non di ruolo a tutti gli altri effetti. 2)

(3) In quanto compatibile con la disciplina prevista nel presente articolo, i medici a rapporto di impiego temporaneo di cui ai precedenti commi hanno tutti i diritti e doveri previsti per l'assistente ospedaliero.

(4) Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nella specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, geriatria, malattie infettive, oculistica, nonché di materie affini; il direttore sanitario deve pertanto provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o servizi in quanto esistenti. 2)

2)

Modificato dall'art. 9 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 3

(1) La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista in lire 50 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento di bilancio per l'attuazione della legge provinciale 28 febbraio 1975, n. 21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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