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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 9

(1) Possono essere ceduti in proprietà ai comuni o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, anche i beni rispetto ai quali siano pervenute richieste di acquisto, purché da parte di persone non fruenti di titolo di preferenza e sempreché i beni stessi siano destinati prevalentemente al perseguimento degli scopi istituzionali o a finalità di pubblico interesse o ad uso di abitazione, già in data anteriore alla data di pubblicazione della precitata legge provinciale.