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In vigore al: 08/03/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 211)
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, e 10 gennaio 1973, n. 3, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo

1)

Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.

Art. 1-4.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 5   3)

3)

Sostituisce l'art. 9 della L.P. 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 2 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

Art. 6-7.   4)

4)

Abrogati dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 8

(1) La tabella A dell'organico per il personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, allegata alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituita dalla nuova tabella A, allegata alla presente legge.

(2) Per quanto non diversamente disposto dalla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale le disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9   5)

5)

Modifica l'art. 12 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

Art. 10

(1) Lo svolgimento di conferenze tecniche nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è disposto dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale o dai direttori delle scuole agrarie e di economia domestica. I relativi compensi da corrispondere ai singoli relatori sono fissati dall'assessore competente.

Art. 11

(1) L'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è considerato parte della formazione professionale. Ad esso si applicano quindi, in quanto non in contrasto con la legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni di legge provinciale in vigore per detta materia.

Art. 12

(1) Le competenze e le mansioni, affidate in base alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, e 10 gennaio 1973, n. 3, nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale all'ispettorato provinciale della stessa, sono esercitate dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, rispettivamente dal dirigente di questo ufficio.

Art. 13

(1) Sono abrogati l'articolo 14 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'articolo 8 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

Norme transitorie e finali

Art. 14-16.   2)

2)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 17

(1) Il personale incaricato dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, già in servizio nell'anno scolastico 1974/75, continua a percepire gli emolumenti che gli sono stati corrisposti nel predetto anno scolastico, con riferimento alla stessa categoria del personale di ruolo, alla quale detti emolumenti corrispondevano finora.

Art. 18

(1) Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica rurale, si utilizzano le disponibilità stanziate in bilancio al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A 6)

6)

Soppressa dall'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

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