(1) La Giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti anche indirettamente con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia.2)
(2) Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidata a più istituti di credito, uno di essi dovrà fungere da capofila assumendosi, anche a nome degli altri, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.3)
(3) Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il Presidente della giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla Giunta provinciale, nella quale sono stabilite le condizioni generali e le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio.