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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 361)
Proroga ed aumento degli interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1975, n. 40.

Art. 1

(1) Al fine di raggiungere lo scopo indicato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi finanziari annuali alla "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano" nella misura e con le modalità stabilite dalla legge citata e dalla legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, per un ulteriore periodo di dieci anni. 2)

2)

Questo termine è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1986, con l'art. 4 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

Art. 2   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 13 agosto 1964, n. 11.

Art. 3-4.   4)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.

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