(1) Una quota pari al 75 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di interesse dei singoli comuni.6)
(2) Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i seguenti criteri:
- un ventesimo in parti uguali tra tutti i Comuni;
- la rimanente somma:
- per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun Comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;
- per il 55% in proporzione alla superficie di ciascun Comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.
(3) La ripartizione effettuata a norma del comma precedente è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.
(4) Il totale delle somme assegnate ai singoli Comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.
(5) Fino all'entrata in vigore di piani generali o di settore, è riservata ai Comuni la decisione sull'impiego delle somme loro assegnate.
(6) È riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'articolo 2, delle somme assegnate al singolo comune. L'iscrizione nel bilancio comunale e il relativo impiego dei fondi per investimenti pubblici costituisce la prova dell'impiego regolare delle somme stesse.7)
(7) A partire dall'anno finanziario 1988 il fondo di cui al primo comma viene erogato a favore dei comuni in due soluzioni: la prima rata entro il 31 maggio e la seconda rata entro il 30 settembre.8)