Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
(1) Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.
(2) Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.
(3) La documentazione da presentare da parte degli enti beneficiari per la liquidazione e la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale per la documentazione relativa alla presente legge, alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure.15)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.