Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
(1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.