In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 7

(1)  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore. 8)

8)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.