In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 1

(1)  Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative: 3)

  • a)  progetti, studi e rilievi, anche in dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, topografici, riguardanti anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle persone, la valorizzazione dei giacimenti minerari e delle risorse idrotermali e idrominerali degli impianti e delle infrastrutture relativi;
  • b)  lavori di ricerca mediante trivellazione, scavi a giorno o in sotterraneo;
  • c)  4)

(2) 5)

(3) 5)

3)
L'alinea dell'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
4)
La lettera c) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11
5)
I commi 2 e 3 dell'art. 1 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P 19 luglio 2013, n. 11.