(1) A favore delle cooperative aventi come scopo la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, che hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 35 per cento per effetto delle grandinate avvenute nell'anno 1998, la Giunta provinciale può concedere contributi nella misura massima del 30 per cento delle spese fisse di gestione secondo le modalità e con l'utilizzazione dei mezzi finanziari previsti dalla presente legge.
(2) Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si prescinde dallo stato di bisogno e i periti della Ripartizione provinciale agricoltura provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, comma 2. 4)