In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 381)
Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.

Art. 21

(1) I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento, nonché tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'Amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.