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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 251)
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica

1)

Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

Art. 1

(1) I fondi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18 2), saranno utilizzati secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

(2) La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale. Divenuto esecutivo il relativo provvedimento, l'assessore provinciale competente in materia può disporre in favore dei beneficiari l'erogazione di una anticipazione del contributo concesso in misura non superiore al 50% del medesimo. 3)

2)

Vedi art. 1 della L.R. 30 aprile 1952, n. 18:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione di spesa (rubrica assessorato regionale industria, commercio e turismo) i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a)  propaganda e pubblicità turistica;

  • b)  contributi da destinarsi all' attuazione nella Regione di manifestazioni, attività, convegni e congressi che abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione;

  • c)  partecipazione a fiere e mostre nazionali od estere ed approntamento del relativo materiale propagandistico;

  • d)  studi, rilievi, ricerche e progetti per l' organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali.

3)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 6 luglio 1992, n. 24.

Art. 2

(1) In tutte le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, le dizioni "Regione", "Giunta regionale", "Assessorato regionale", "Comitato regionale", "regionali", si intendono sostituite rispettivamente dalle parole "Provincia", "Giunta provinciale", "Assessorato provinciale", "comitato provinciale", "provinciali".

Art. 3

(1) L'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione delle attività, di cui ai punti a) e c) dell'articolo 1, della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, può essere effettuata anche attraverso l'Ente Provinciale per il Turismo di Bolzano 4), che deve attenersi alle direttive impartite dell'Assessorato provinciale, cui è affidata la materia del turismo".

4)

L'ente provinciale per il turismo di Bolzano è stato soppresso con il 31 dicembre 1976 (cfr. art. 31 della L.P. 6 settembre 1976, n. 41).

Art. 4-5.   5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)

Abrogati dall'art. 55 della L.P. 6 settembre 1976, n. 41.

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