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In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 251)
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

Art. 1

(1) I fondi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18 2), saranno utilizzati secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

(2) La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale. Divenuto esecutivo il relativo provvedimento, l'assessore provinciale competente in materia può disporre in favore dei beneficiari l'erogazione di una anticipazione del contributo concesso in misura non superiore al 50% del medesimo. 3)

2)

Vedi art. 1 della L.R. 30 aprile 1952, n. 18:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione di spesa (rubrica assessorato regionale industria, commercio e turismo) i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • a)  propaganda e pubblicità turistica;

  • b)  contributi da destinarsi all' attuazione nella Regione di manifestazioni, attività, convegni e congressi che abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione;

  • c)  partecipazione a fiere e mostre nazionali od estere ed approntamento del relativo materiale propagandistico;

  • d)  studi, rilievi, ricerche e progetti per l' organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali.

3)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 6 luglio 1992, n. 24.